L’Italia sta vivendo una fase decisiva della transizione energetica. Dopo anni di incertezza — tra norme regionali disomogenee, vincoli paesaggistici e iter autorizzativi complessi — il DM 21 giugno 2024 e il DL Energia 2025 hanno finalmente inaugurato un quadro nazionale più chiaro, coerente e realmente operativo.
L’obiettivo è ambizioso: accelerare la realizzazione degli impianti da fonti rinnovabili, contribuire al raggiungimento dei target del PNIEC, e offrire a imprese, investitori e proprietari terrieri regole stabili, comprensibili e favorevoli allo sviluppo dei progetti.
Il nuovo impianto normativo non si limita a correggere criticità del passato: introduce una vera riforma strutturale che:
- stabilisce criteri nazionali univoci, superando interpretazioni divergenti tra Regioni
- riduce ampia discrezionalità amministrativa
- interviene sulle principali cause dei ritardi autorizzativi
- definisce un catalogo chiaro di aree dove investire con rischi ridotti
- valorizza il ruolo delle Comunità Energetiche Rinnovabili
- allinea l’Italia al Green Deal europeo e alle strategie europee sulle rinnovabili
Il risultato atteso è una forte accelerazione degli investimenti FER, una maggiore certezza normativa e una migliore competitività dell’Italia nel settore energetico.
Un contributo fondamentale arriva dalla semplificazione delle procedure:
nelle aree idonee il parere paesaggistico rimane obbligatorio ma non vincolante, i tempi dell’Autorizzazione Unica si riducono di un terzo, e molti impianti possono accedere alla PAS, abbreviazione decisiva per gli sviluppatori.
Vediamo insieme le principali novità.
Contesto normativo: dal D.Lgs. 199/2021 alla riscrittura del 2025
La disciplina delle aree idonee trae origine dal D.Lgs. 199/2021, il provvedimento con cui l’Italia ha recepito la Direttiva RED II e avviato l’armonizzazione con il quadro europeo per la promozione delle energie rinnovabili. Il fulcro del decreto era l’Articolo 20, che definiva i criteri generali per individuare le zone adatte all’installazione degli impianti FER e attribuiva alle Regioni il compito di realizzare la mappatura del territorio.
La mancata tempestività delle Regioni nel predisporre queste mappe ha però creato un importante vuoto normativo, con il rischio di rallentare l’intero processo di decarbonizzazione. Per evitare uno stallo, il legislatore ha introdotto le prime “aree idonee ope legis”, ovvero zone considerate idonee per legge, indipendentemente dalle decisioni regionali. Tra queste figuravano, ad esempio:
- aree agricole situate entro 500 metri da siti industriali, cave o miniere;
- fasce di territorio entro 300 metri dalle infrastrutture autostradali.
Questi interventi hanno consentito di sbloccare parte dei progetti, ma non hanno risolto la forte eterogeneità tra Regioni. Le differenze territoriali, sommate a criteri interpretativi non sempre chiari, hanno prodotto incertezze, ritardi e persino contenziosi — tra cui il ricorso al TAR Lazio (sentenza 9155/2025). Da qui è maturata l’esigenza di una riforma organica.
Il DM 21 giugno 2024 ha rappresentato un primo passaggio verso una maggiore uniformità, ma è con il DL Energia 2025 che si compie la vera svolta: il decreto riscrive la disciplina delle aree idonee, integrando nel Testo Unico FER un sistema moderno, lineare e orientato allo sviluppo delle rinnovabili.
Il nuovo impianto normativo: il ruolo centrale dell’Articolo 6
Il cuore della riforma è il nuovo Articolo 6, fulcro di un impianto normativo completamente riprogettato per superare la frammentazione che negli ultimi anni ha rallentato lo sviluppo delle energie rinnovabili. Intorno a questo articolo si struttura un sistema organico di regole pensato per fornire certezze, uniformità e trasparenza, con l’obiettivo di accelerare gli investimenti e semplificare l’azione degli operatori. Il decreto definisce con precisione cosa debba essere considerato “area idonea”, introduce criteri nazionali omogenei per la classificazione del territorio, disciplina la nuova piattaforma digitale dedicata alla mappatura e al monitoraggio delle zone disponibili, chiarisce le regole specifiche per siti UNESCO e aree sottoposte a tutela paesaggistica e assegna alle Regioni responsabilità e tempistiche certe, riducendo la discrezionalità amministrativa e garantendo un’applicazione uniforme delle norme a livello nazionale.
Il nuovo Articolo 6 del Testo Unico FER è stato infatti completamente riscritto e integrato da cinque nuovi articoli, che costituiscono l’architettura portante della disciplina sulle aree idonee. Ecco quali sono e cosa prevedono:
Articolo 6-bis – Definizione delle aree idonee
Stabilisce in modo puntuale che cosa debba essere qualificato come area idonea, introducendo criteri univoci validi su tutto il territorio nazionale. Contiene inoltre l’elenco completo delle aree a “via libera” — come infrastrutture, aree degradate, siti con impianti esistenti e altre zone immediatamente autorizzabili.
Articolo 6-ter – Criteri di classificazione e limiti territoriali
Definisce i criteri nazionali per determinare quali aree siano idonee o non idonee e stabilisce regole uniformi che le Regioni devono obbligatoriamente rispettare. Tra gli elementi principali figurano:
- priorità per aree già edificate, industriali o impermeabilizzate;
- limiti e percentuali precise nelle aree agricole;
- fasce di rispetto obbligatorie attorno ai beni culturali e paesaggistici.
Articolo 6-quater – Piattaforma Digitale Nazionale delle Aree Idonee
Regola il funzionamento della piattaforma digitale attraverso cui verrà mappato e aggiornato l’intero territorio nazionale. Questo strumento consente di:
- visualizzare in modo chiaro le aree idonee e non idonee;
- monitorare le integrazioni regionali;
- garantire trasparenza e accesso immediato ai dati per imprese, professionisti e amministrazioni pubbliche.
Si tratta del vero supporto operativo che permette di verificare rapidamente la conformità territoriale dei progetti.
Articolo 6-quinquies – Regole per siti UNESCO, beni tutelati e aree vincolate
Introduce norme specifiche e più rigorose per siti UNESCO, beni paesaggistici vincolati e aree di particolare pregio storico, culturale o naturale. Chiarisce con precisione quali interventi siano vietati, quali siano ammessi e in quali condizioni possano essere autorizzati, garantendo la protezione del patrimonio culturale senza bloccare lo sviluppo delle rinnovabili.
Aree idonee a terra: la mappa completa delle zone a via libera immediato
Uno degli elementi più significativi della nuova normativa riguarda la definizione delle aree idonee a terra, ovvero le zone che le Regioni devono considerare automaticamente adatte all’installazione di impianti da fonti rinnovabili. Questo passaggio è cruciale perché riduce l’incertezza autorizzativa e consente a imprese e investitori di programmare interventi con maggiore sicurezza, sapendo in anticipo dove è possibile realizzare progetti con tempi più rapidi e minori rischi amministrativi.
Aree già occupate da impianti FER
Rientrano tra le aree idonee tutti i siti in cui sono già presenti impianti alimentati da fonti rinnovabili, a condizione che i nuovi progetti riguardino interventi di:
- rifacimento,
- potenziamento (repowering),
- ricostruzione integrale
e che utilizzino la stessa tecnologia dell’impianto esistente.
È consentita l’installazione di sistemi di accumulo, purché non comportino un aumento dell’area occupata superiore al 20%. L’unica eccezione riguarda gli impianti fotovoltaici a terra situati in area agricola, per i quali non è prevista alcuna espansione della superficie.
Aree compromesse o a elevato degrado ambientale
Per favorire la rigenerazione del territorio e ridurre il consumo di suolo, il legislatore considera idonee alcune categorie di aree compromesse, tra cui:
- siti sottoposti a procedure di bonifica,
- cave e miniere dismesse, abbandonate o non più sfruttabili,
- discariche chiuse o correttamente ripristinate.
Queste zone sono particolarmente strategiche perché permettono di collocare nuovi impianti senza consumare ulteriori superfici agricole o naturali, trasformando aree inutilizzate in infrastrutture energetiche moderne.
Aree infrastrutturali e logistiche
Il decreto riconosce come idonee anche le aree collocate all’interno di grandi infrastrutture nazionali, tra cui:
- terreni e strutture delle società ferroviarie e autostradali,
- aree aeroportuali situate all'interno dei sedimi, comprese quelle degli aeroporti delle isole minori,
- beni del demanio militare o in uso alla Difesa,
- immobili in uso ai Ministeri dell’Interno e della Giustizia,
- proprietà dello Stato non inserite in programmi di valorizzazione o dismissione.
Si tratta di aree spesso molto estese e già artificializzate, che possono ospitare impianti rinnovabili senza impattare su paesaggio, agricoltura o ecosistemi sensibili.
Aree agricole prossime a insediamenti produttivi
Per gli impianti di biometano e, più in generale, per le FER collegate a cicli produttivi, risultano idonee le aree agricole collocate entro 500 metri da zone industriali, artigianali e commerciali.
Questa scelta risponde alla logica di concentrare gli interventi vicino a poli produttivi già presenti e di limitare la dispersione degli impianti in aree agricole di pregio.
Aree idonee in mare: accelerazione per l’offshore eolico e per le infrastrutture portuali
Il nuovo quadro normativo interviene in modo deciso anche sullo sviluppo delle rinnovabili in mare, un settore strategico per raggiungere gli obiettivi nazionali di decarbonizzazione.
Vengono considerate idonee:
- le aree individuate dai Piani di gestione dello spazio marittimo,
- le zone situate entro 2 miglia nautiche dalle piattaforme petrolifere dismesse,
- i porti, limitatamente agli impianti eolici con potenza fino a 100 MW, previa eventuale variante al piano regolatore portuale.
Questa apertura all’offshore rappresenta un passo avanti importante per un Paese che dispone di ampie superfici marittime ma che, fino ad oggi, ha sviluppato poco il potenziale eolico in mare.
Per supportare gli operatori, il MASE pubblicherà inoltre un vademecum ufficiale, con l’elenco degli adempimenti richiesti per ottenere l’Autorizzazione Unica, rendendo il percorso progettuale più prevedibile e trasparente.
Fotovoltaico: criteri ampliati e una svolta decisiva per le CER
Il DL Energia 2025 introduce un importante aggiornamento dedicato al fotovoltaico, ampliando in modo significativo l’elenco delle aree considerate idonee e rendendo più semplice e rapido l’avvio dei nuovi impianti. Questa estensione non riguarda solo gli ambiti industriali o le superfici già impermeabilizzate, ma include anche una serie di zone che, fino ad oggi, presentavano maggiori incertezze autorizzative.
Il decreto individua una serie di nuove aree idonee che possono ospitare impianti fotovoltaici, consentendo procedure più rapide e garantendo una maggiore certezza normativa. In particolare, rientrano tra le aree autorizzabili:
- Aree interne agli stabilimenti industriali soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);
- Aree agricole situate entro 350 metri dal perimetro degli stabilimenti industriali;
- Fasce di territorio entro 300 metri dalle autostrade, valorizzando aree marginali non utilizzabili per altri scopi;
- Tetti, coperture, superfici edificate e parcheggi con pensiline, che rappresentano la forma più efficace di fotovoltaico senza consumo di suolo;
- Aree industriali, artigianali, commerciali e logistiche, spesso già infrastrutturate e dotate di connessioni adeguate;
- Invasi idrici, laghi di cava e bacini artificiali, particolarmente idonei al fotovoltaico galleggiante;
- Aree di pertinenza dei gestori del servizio idrico integrato, con possibilità di integrare impianti nei siti di trattamento e distribuzione dell’acqua.
Questa classificazione conferma la volontà del legislatore di incentivare soluzioni capaci di ridurre il consumo di suolo agricolo e di utilizzare prioritariamente superfici già trasformate o sottoutilizzate.
Il DL Energia 2025 introduce anche una delle novità più rilevanti per lo sviluppo del fotovoltaico e, soprattutto, per la crescita delle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER).
Il decreto prevede infatti una deroga strategica: le restrizioni al fotovoltaico a terra non si applicano agli impianti realizzati per alimentare una CER,
né a quelli finanziati attraverso i programmi PNRR e PNC.
Questa scelta normativa ha un impatto enorme per diversi motivi:
- Favorisce i piccoli e medi Comuni, che spesso non dispongono di grandi superfici industriali ma possono valorizzare terreni marginali per alimentare la propria CER.
- Permette alle cooperative energetiche e ai cittadini organizzati di accedere a soluzioni impiantistiche più flessibili e sostenibili dal punto di vista economico.
- Stimola investimenti locali, creando benefici diretti per le comunità: riduzione dei costi energetici, maggiore autonomia e sviluppo di economie territoriali circolari.
- Agevola partnership pubblico-private, che possono realizzare impianti condivisi a servizio di abitazioni, PMI, imprese agricole e strutture pubbliche.
Si tratta di un cambiamento di grande rilevanza, perché semplifica concretamente la realizzazione di impianti condivisi e consente a Comuni, cittadini, imprese e cooperative energetiche di sviluppare modelli di produzione locale anche in aree dove il fotovoltaico a terra, fino ad oggi, avrebbe incontrato limiti stringenti. Questa apertura normativa rafforza il ruolo delle Comunità Energetiche Rinnovabili, ponendole al centro della strategia nazionale per la transizione energetica e riconoscendone il valore sociale, ambientale ed economico. In sostanza, il legislatore attribuisce alle CER la funzione di motore della trasformazione energetica nei territori: la deroga riduce le barriere burocratiche, amplia le possibilità di intervento e rende più accessibile la realizzazione di impianti condivisi proprio nelle aree dove possono generare benefici più evidenti per le comunità locali.
Competenze regionali: scadenze, criteri e limiti per la nuova mappatura delle aree idonee
Un elemento centrale del DL Energia 2025 riguarda il ruolo delle Regioni e delle Province autonome, chiamate a completare la mappatura delle aree idonee entro 120 giorni dall’entrata in vigore del decreto. Si tratta di una scadenza stringente, pensata per garantire uniformità e rapidità nell’attuazione delle politiche nazionali sulle rinnovabili.
Le amministrazioni regionali devono svolgere questo compito seguendo criteri precisi e non derogabili, con l’obiettivo di assicurare un uso razionale del territorio e di minimizzare il consumo di suolo.
Priorità nella scelta delle aree
Le Regioni devono dare precedenza alle zone già trasformate o caratterizzate da un minor valore paesaggistico e agricolo. In particolare, la normativa chiede di privilegiare:
- aree edificate o impermeabilizzate, che offrono la possibilità di installare impianti senza compromettere suolo naturale o agricolo;
- poli industriali, produttivi o aree di crisi complessa, dove l’integrazione con infrastrutture energetiche può favorire il rilancio economico;
- infrastrutture esistenti, incluse reti di trasporto e servizi, che spesso dispongono già di collegamenti elettrici idonei e riducono l’impatto degli interventi.
Questa impostazione riflette un principio chiave delle politiche europee: sviluppare energie rinnovabili senza generare nuovo consumo di suolo e valorizzando le superfici già artificializzate.
Aree che non possono essere considerate idonee
Il decreto stabilisce anche una serie di divieti, finalizzati alla salvaguardia del patrimonio culturale e paesaggistico. Le Regioni non possono classificare come idonee:
- le aree ricadenti nei beni tutelati dal Codice dei beni culturali e del paesaggio;
- le fasce di rispetto pari a 3 km per impianti eolici e 500 metri per impianti fotovoltaici attorno ai beni vincolati.
Questi limiti intendono garantire che lo sviluppo delle rinnovabili avvenga in modo equilibrato, evitando interferenze con zone di valore storico, naturale o culturale.
Focus sulle aree agricole: percentuali obbligatorie
Un aspetto particolarmente rilevante riguarda le aree agricole. Le Regioni sono tenute a individuare come idonee una quota compresa tra lo 0,8% e il 3% della SAU (Superficie Agricola Utilizzata).
Questa previsione assolve a due funzioni fondamentali:
1. Garantire una distribuzione omogenea degli impianti, evitando concentrazioni eccessive in singole zone rurali.
2. Assicurare un equilibrio tra produzione energetica e tutela dell’agricoltura, consentendo un uso limitato e regolato del suolo agricolo per finalità energetiche.
In questo modo il legislatore mira a conciliare lo sviluppo delle rinnovabili con la salvaguardia delle attività agricole, evitando conflitti e garantendo un approccio sostenibile.
Come possiamo supportarti nella nuova normativa?
Il nuovo quadro legislativo offre opportunità enormi, ma richiede competenze tecniche e legali per affrontare correttamente:
- vincoli territoriali e ambientali
- criteri paesaggistici e fasce di tutela
- limiti nelle aree agricole
- iter autorizzativi (PAS, AU) e relative tempistiche
- requisiti specifici per progetti CER, PNRR e PNC
Per questo il nostro team affianca aziende, sviluppatori, enti locali e privati in ogni fase del processo, trasformando un sistema complesso in un vantaggio competitivo concreto, riducendo rischi, tempi e costi e accelerando la realizzazione degli impianti. Ecco come possiamo supportarti:
1. Analisi preliminare del sito: valutiamo in modo integrato gli aspetti tecnici, normativi e paesaggistici, identificando le reali potenzialità installative e le eventuali criticità del sito.
2. Mappatura delle aree idonee: verifichiamo la conformità del progetto ai criteri stabiliti dal nuovo DL attraverso analisi GIS avanzate e un confronto puntuale con vincoli regionali, paesaggistici e ambientali.
3. Progettazione e modellazione degli impianti: sviluppiamo studi di fattibilità completi, layout tecnici ottimizzati e simulazioni energetiche per stimare produzione, costi, benefici e rendimento degli impianti.
4. Gestione completa delle autorizzazioni: ci occupiamo dell’intero iter autorizzativo — PAS, Autorizzazione Unica e pareri paesaggistici — interfacciandoci direttamente con enti e autorità competenti per garantire un processo rapido e conforme.
5. Sviluppo e realizzazione dei progetti FER e CER: forniamo supporto tecnico, amministrativo e operativo nella realizzazione degli impianti e nella strutturazione dei modelli energetici e organizzativi necessari per costituire e gestire Comunità Energetiche Rinnovabili.
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